E’ sicuramente la domanda fra le più diffuse e con la risposta incerta e dibattuta: il lavoratore dipendente del settore privato può avviare una propria attività? Esiste un divieto? L’attività autonoma è conciliabile con quella da lavoro subordinato?
Facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto, non esiste un divieto legislativo per i lavoratori dipendenti del settore privato: la legge, infatti, non vieta ad un lavoratore subordinato la possibilità di avviare attività in proprio
Ma vi sono un paio di condizioni da rispettare in maniera imprescindibile.
Quali sono?
1. L’ATTIVITA’ AUTONOMA NON PUO’ ESSERE CONCORRENTE A QUELLA SUBORDINATA. E’ giusto ed anche condivisibile il fatto che le due attività non siano in concorrenza. Proviamo ad immaginare, se un lavoratore dipendente avviasse una nuova attività autonoma concorrente, ovviamente sarebbe portato a preferirla, a dedicare maggior tempo e impegno. E opportuno, quindi, che le due attività si rivolgano a settori differenti. Ricordiamo in merito che l’art. 2105 del Codice Civile prevede l’obbligo di fedeltà del lavoratore di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione etc.
2. L’ATTIVITA’ AUTONOMA NON DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE VIETATA NEL CONTRATTO. La seconda condizione può essere sicuramente un caso più limitato, ma prima di avviare una nuova attività autonoma, è opportuno verificare se il proprio contratto di lavoro non vieti esplicitamente la possibilità di aprire partita iva
Infine, non vi è l’obbligo di comunicare l’apertura della nuova attività al datore di lavoro: certamente può essere consigliabile informarlo, al fine di mantenere i buoni rapporti, dimostrare che il tutto è fatto “alla luce del sole” senza voler nascondere nulla, dimostrando così che le due attività non sono concorrenti